venerdì 23 febbraio 2018

Il nuovo Esame di Stato della scuola secondaria di I grado: la prova scritta di lingue straniere




Livelli del QCER, traguardi per lo sviluppo delle competenze e finalità

L’art.9 del decreto 741/2017 e la successiva Nota Ministeriale n.1865 del 2017 (§ 4 pag.6) dispongono sulla prova scritta di lingua inglese e di seconda lingua comunitaria per l’esame di Stato di I ciclo, prova che sarà destinata ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta. Il decreto per tali competenze fa riferimento ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa, rintracciabili anche all’interno delle Indicazioni Nazionali per il curricolo di cui al D.M. n.254 del 2012.

I livelli considerati sono l’A2 per l’inglese e l’A1 per la seconda lingua comunitaria e riportano i seguenti descrittori:

A2 Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

A1 Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

Le prove d’esame, predisposte dalla commissione, indicate nell’art.5 del decreto, sono “coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” e devono perseguire le finalità di cui all’art.6 ovvero “verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”.

Strutturazione della prova

Il comma 2 dell’art.9 del decreto 741 fornisce indicazioni sulla strutturazione della prova che sarà articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l’inglese e la seconda lingua comunitaria; lo stesso principio dell’articolazione in due sezioni è espresso nell’art.6 comma 3 lett. c.

Valutazione della prova

Circa la valutazione delle prove, il decreto 741 rinvia all’art.12 che così determina: “alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali”.

L’attribuzione di un unico voto alla prova scritta di lingue straniere presuppone che la commissione d’esame, nella seduta preliminare, debba definire i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle stesse (art.5 comma 6). Anche nell’art.8 del decreto 62 è espresso lo stesso principio.

Tipologie di prove e predisposizione delle tracce

Le tracce delle prove indicate nell’art.9 riguardano le seguenti tipologie:

a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;

b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole,

oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;

c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione,

personaggi e sviluppo degli argomenti;

d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di

vita quotidiana;

e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

La Nota Ministeriale n.1865/2017 ha chiarito che le tipologie di prove “possono essere anche tra loro combinate all’interno della stessa traccia”.

Nello stesso articolo 9 si rimarca che la commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento. L’invito a calibrare le prove sui due livelli del Quadro Comune europeo di riferimento (A2 lingua inglese e A1 seconda lingua comunitaria) rinvia al rispetto delle competenze previste per ciascun livello considerato.

Altro punto importante espresso nel decreto (art.6) è la predisposizione delle tracce che avviene in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Ai sensi dell’art.9 comma 5 il sorteggio della traccia da proporre ai candidati avviene il giorno della sua effettuazione.

Durata della prova

L’art.5 del decreto 741 si sofferma sulla durata oraria di ciascuna prova scritta che non deve superare le quattro ore, così anche per le lingue straniere.

Prova scritta per gli alunni che svolgono potenziamento della lingua inglese o dell’italiano per gli alunni stranieri

Il decreto 741, all’art.9, fissa quanto segue: “per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l’insegnamento dell’italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera".

La prova scritta di lingue straniere per gli alunni con disabilità certificata e con disturbi specifici di apprendimento

L’art.14 del decreto 741 stabilisce che la sottocommissione predispone, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell’esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

All’art.14 il decreto definisce che per gli alunni con disabilità e con DSA è consentito, durante le prove d’esame, per i primi l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove e per i secondi l’utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Dispensa dalla prova scritta o esonero dall’insegnamento della lingua straniera per gli alunni con DSA

L’art.14 del decreto 741 indica che per i candidati la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

Nel caso in cui la certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l’esonero dall’ insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone per il candidato, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma. Su quest’ultimo punto dell’esonero, la Nota ministeriale 1865, specifica che esso può riferirsi a una o entrambe le lingue straniere e che le prove differenziate “vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato”.




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